INIZIATIVE LEGALI A FAVORE DEL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTI E ATA)

 

RICOSTRUZIONE CARRIERA DOCENTI E PERSONALE ATA

 

ll personale docente e Ata di ruolo, con più di 4 anni di supplenza, ha sempre diritto a ricorrere in caso di ricostruzione di carriera priva dell'intero periodo di precariato svolto. Il ricorso può essere presentato anche a più di 10 anni dall'immissione in ruolo e  può comportare arretrati corposi, fino a 30 mila euro in caso di lungo precariato e incrementi stipendiali anche di 200 euro mensili.

 

 

 

 

 

DIRITTO ALLL’IMMISSIONE IN RUOLO E RISARCIMENTO DANNI

PER DOCENTI PRECARI

 

Ricorso per il riconoscimento del diritto all’immissione in ruolo ed il risarcimento dei danni in favore dei docenti c.d. precari, a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014.

Si forniscono le indicazioni per l’adesione al nuovo ricorso da parte di coloro che risultino avere i requisiti minimi previsti dalla stessa sentenza della Corte Europea. Potranno aderire al ricorso tutti i docenti precari che abbiano avuto un incarico sia da graduatoria ad esaurimento che da graduatoria da istituto:

a) per la durata di almeno 12 mesi all’anno per tre anni scolastici anche non consecutivi pari a 36 mesi complessivi (supplenze annuali);

b) per la durata di almeno tre anni scolastici, pari a 180 gg. per anno scolastico, anche non consecutivi.

Si sottolinea che:

1)   possono aderire al ricorso i docenti che abbiano maturato il servizio in qualsiasi classe di concorso, ivi incluso il sostegno;

2)   ai fini del calcolo dei 36 mesi va considerato incarico annuale sia quello conferito fino al termine delle attività didattiche (30/6) che quello conferito fino al 31/8;

3)   è possibile l’adesione anche per i docenti che hanno maturato il servizio misto e cioè rientrino nell’ipotesi sub a (per un anno scolastico dodici mesi) e sub. b (per gli altri due anni scolastici 180 gg.);

4)   possono aderire al ricorso solo coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento;

5)   ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio non può essere computato il servizio scolastico svolto presso le scuole private.

La domanda avrà come oggetto sia il riconoscimento del diritto all’immissione in ruolo dei ricorrenti, sia il risarcimento del danno. Il ricorso dovrà essere proposto dinanzi al Giudice del lavoro territorialmente competente. Prima di proporre il ricorso è opportuno che gli interessati inoltrino una istanza – diffida al Ministero dell’istruzione, il cui fac-simile è disponibile presso lo spettabile studio. Per coloro che maturano i requisiti a conclusione del presente anno scolastico, sarà successivamente predisposto un altro ricorso. Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarmi.

 

 

RIMBORSI PER DOCENTI E PERSONALE ATA

Precari assunti con più contratti nella scuola

AVVISO URGENTE PER TUTTI DOCENTI DI SCUOLE MEDIE , SUPERIORI E PERSONALE ATA PRECARI CHE HANNO STIPULATO PIU’ DI 3 CONTRATTI CONSECUTIVI CON LA SCUOLA NELL’ARCO DEGLI ULTIMI 5 ANNI, POSSONO PRESENTARE IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO COMPETENTE PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI, GLI SCATTI DI ANZIANITA’,T.F.R. MATURATO O L’IMMISSIONE IN RUOLO.

Gli orientamenti dei Tribunali di Salerno, Nocera Inf. e limitrofi sono favorevoli all’accoglimento di tali ricorsi.

Il Tribunale di Salerno con sent.3651/2011 ha condannato Il MIUR al pagamento a favore di un docente precario della somma di 15 mila euro a titolo di risarcimento.

Documentazione da preparare in fotocopia: relazione di parte per quantificare l’importo dovuto,carta d’identita’, codice fiscale, (buste paga, cud, certificati di servizio per tutti gli anni di servizi) e ultima dichiarazione dei redditi.

Docenti abilitati SSIS o corsi assimilati

AVVISO PER TUTTI DOCENTI CHE HANNO CONSEGUITO L’ABILITAZIONE A SEGUITO DEI CORSI SSIS O ASSIMILITATI POSSONO PRESENTARE IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PER CHIEDERE L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI 6 PUNTI IN PIU’ RISPETTO A QUANTO GIA’ AVUTO ED OTTENERE L’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE CON IL NUOVO PUNTEGGIO.

Gli Orientamenti dei Tribunali sono favorevoli all’accoglimento di tali ricorsi ed l’ USP di Salerno per i vincitori di ricorsi ha già provveduto a rettificare le graduatorie con il nuovo punteggio.

Documentazione da preparare in fotocopia: carta d’identita’, codice fiscale, ultima dichiarazione dei redditi e titolo di abilitazione, ultima domanda di aggiornamento ed estratto di graduatoria di appartenenza.

 

Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro-, ha accolto la richiesta di un insegnante per il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 6 punti per aver frequentato la SSIS con ogni consequenziale effetto ( compresa la retrodatazione giuridica della nomina) ed altresì il risarcimento del danno subito per la mancata immissione in ruolo nonché il pagamento delle spese processuali.

Da notare che il Giudice del Lavoro, nella sua motivazione, si limita a prendere atto delle pronunce del Giudice Amministrativo secondo cui le graduatorie dovevano essere modificate limitatamente alle parti in cui queste riconoscevano il punteggio aggiuntivo di 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le SSIS.

Estratto della sentenza

La ricorrente ha dichiarato ..altresì la permanenza dell'interesse in ordine ai punti 5, 6 e 7 del ricorso. In ordine a. tali richieste, va in via preliminare rilevata la condivisibilità delle pronunce del giudice amministrativo secondo cui le graduatorie dovevano essere modificate limitatamente alle parti in cui queste riconoscevano il punteggio aggiuntivo di 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quelle conseguite presso le 5515.

L'applicazione di tale principio avrebbe dovuto condurre all'immissione in ruolo dell'odierna ricorrente a partire dalla stessa data in cui è stata immessa in ruolo una docente. Pertanto va dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento della decorrenza giuridica a partire dalla predetta data.

5. - Retribuzioni. Non può essere accolta la domanda della parte in cui la ricorrente chiede la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento delle retribuzioni arretrate dalla data della mancata immissione in ruolo.Infatti in base al principio di corrispettività, il diritto alla retribuzione non matura in mancanza di effettiva prestazione lavorativa.

6. - Risarcimento del danno.Va invece accolta la domanda di risarcimento del danno subito dalla ricorrente per la mancata immissione in ruolo, a decorrere - come chiesto dalla ricorrente - dalla messa in mora, quindi a partire dal 21 gennaio 2011.
Il danno, in mancanza di elementi di segno contrario, va commisurato all'importo delle retribuzioni che sarebbero maturate nel periodo che va dal 21 gennaio 2011 sino alla data di immissione in ruolo dell'odierna ricorrente, ossia dal 1 settembre 2011, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al soddisfo.

7. - Le spese processuali vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, e si liquidano in complessivi euro 1.000, di cui 500 per onorario e 10 per esborsi, oltre Iva e CPcome per legge.

Reggio Calabria, 29.2.2012

 

Illegittima la trattenuta del 2,5% applicata ai dipendenti della scuola, finalizzata all’accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto(T.F.R.)

 

  AVVISO URGENTE PER TUTTI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO (SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI) E PERSONALE ATA, ASSUNTI IN RUOLO ENTRO IL 31 DICEMBRE 2000 (O DIPENDENTI PUBBLICI:MINISTERI-AGENZIE FISCALI-ENTI LOCALI-AFAM-SANITA’-UNIVERSITA’) POSSONO PRESENTARE (DOPO MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA DIFFIDA), IL RICORSO PER RECUPERARE LA QUOTA DEL 2,50% CHE IL MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (M.I.U.R.)  STA TRATTENENDO ILLEGITTIMAMANTE SUL 80% DELLO STIPENDIO LORDO OVVERO IL 2% SULLA RETRIBUZIONE COMPLESSIVA ANNUALE PER L’ACCANTONAMENTO DEL T.F.R., A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2011, CHE PER LEGGE DEVE ESSERE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E NON DEL DIPENDENTE.

I Giudici del Tar Calabria con la sentenza n. 53/2012 hanno denunciato l’illegittimità del perdurare del prelievo del 2,5% sull’80% della retribuzione (sin qui operata a titolo di rivalsa sull’accantonamento sull’indennità di buona uscita) sullo stipendio dei magistrati, (applicabile anche ai soggetti sopra citati) a far fede dal 1° gennaio 2011, e hanno condannato l’amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.

 

Documentazione da preparare in fotocopia: documento di riconoscimento, codice fiscale, (buste paga dal 1° gennaio 2011 ad oggi solo in caso mancato accoglimento della diffida). Indicare classe di concorso /materia d’ insegnamento o personale ata/amministrativo- collaboratore scolastico , i dati della scuola/e ove si insegna e l’orario di lavoro e la data di immissione in ruolo.  

Per qualsiasi informazione e consulenza per l’invio della diffida e presentazione dei ricorsi di cui sopra, contattare avv. Piero Califano (089/343117- 338/8378257). Potete inviarmi la copia del documento di riconoscimento, codice fiscale ed i dati richiesti per via fax:089/343117. Ricevuti i dati richiesti, vi preparerò il modello di diffida in varie copie da firmare e da inviare agli enti preposti per far sospendere immediatamente il prelievo dalla busta paga che ammonta a circa € 40,00 mensili e richiedere la somma dal 1° gennaio 2011 fino ad oggi, illegittimamente decurtata dallo stipendio .  

 

- Dal 1° gennaio 2011, infatti,  la quota deve essere devoluta dall’amministrazione, non dai dipendenti. La legge parla chiaro: occorre procedere subito, con un decreto ingiuntivo e chiedendo anche il rimborso degli arretrati.

Per l’interruzione dell’illegittima trattenuta del 2,5% applicata ai dipendenti della scuola, finalizzata all’accantonamento del ‘Trattamento di fine rapporto’, non c’è altro tempo da perdere: occorre procedere subito, anche attraverso un decreto ingiuntivo, senza aspettare alcuna pronuncia della Consulta e chiedendo il recupero delle somme pagate impropriamente dagli stessi dipendenti a partire dal 1° gennaio 2011.

Del resto, la legge parla chiaro: il TFR è una retribuzione differita a totale carico del datore di lavoro, che prevede un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno), divisa per 13,5. Per i lavoratori pubblici l’aliquota di computo è del 6,91%, e deve essere totalmente a carico dell’amministrazione.

         

           COMUNICAZIONE

 

PER PERSONALE DOCENTE

            

               ED ATA

 

Cari professori e personale ata , la risposta del Miur era quasi scontata non poteva dare ragione ai dipendenti pubblici della scuola, costretti da 15 mesi a pagare una quota che spetta invece per legge a totale carico del datore di lavoro. Come ha già disposto il Tar della Calabria a proposito della stessa trattenuta sottratta indebitamente ai magistrati.
Le resistenze della pubblica amministrazione alle tante diffide giunte in questi giorni al Miur sull’illegittimità del “prelievo forzoso” del 2,5%, operata sugli stipendi dei dipendenti della scuola dal 1° gennaio 2011, non deve cambiare la nostra linea. Rimango convinto insieme all’orientamento dei Sindacati, alla luce delle norme vigenti e delle sentenze che i Tar stanno emettendo in merito, che da oltre un anno la quota da accantonare per la costituzione del TFS/TFR viene indebitamente prelevata ai dipendenti. Mentre la trattenuta del 2% sull’80% dello stipendio spetta per legge a totale carico del datore di lavoro. Da 15 mesi, pertanto, viene sottratta al lavoratore pubblico parte della stessa retribuzione, a differenza del lavoratore privato, e quindi diminuita contestualmente la quantità di TFR che lo stesso lavoratore andrà maturando nel tempo. Per questo bisogna rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere dunque quanto indebitamente prelevato, come hanno già avuto modo di dimostrare i giudici amministrativi del TAR Calabria, con la sentenza n. 53/2012, riguardante le trattenute illegittime operate dal sempre dal 1° gennaio 2011 sui loro stipendi: in tale occasione il Tar ha condannato l’amministrazione intimata alla restituzione degli accantonamenti già eseguiti a decorrere dalla suddetta data, con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Sono irrilevanti e pretestuose – dichiarano illustri esponenti del Sindacato e avvocati che tutelano gli insegnanti - le deduzioni che richiamano l’interpretazione della circolare 17 dell’8.10.10, punto 5.1 dell’ex-Inpdap e l’art. 1, c. 3 Dpcm del 20.12.99, mai recepito nel contratto”.
Si ricorda che il c. 10, art. 12, L. 122/2010 ha innovato la materia (precedentemente regolata dall’art. 11, L. 152/68 e dall’art. 37, D.P.R. 1032/1973) e ha rimesso il trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti gestiti anche dall’ex-INPDAP alle modalità previste per i lavoratori privati (esonerati dalla trattenuta del 2,5%, per via del c. 5, art. 1 dello stesso DPCM del 1999) e regolate dallo stesso comma dell’art. 2120 del Codice civile, come modificato dall’art. 3, c. 16 della L. 297/1982, intervenendo anche sull’aliquota.
Dal 1 gennaio 2011, pertanto, la trattenuta per il TFS/TFR – - è a carico esclusivo del datore di lavoro. Se, infatti, la stessa formazione del trattamento di fine servizio/fine rapporto avvenisse in maniera disomogenea tra lavoratori pubblici e privati, pur regolata dalla stessa norma, sarebbe evidente la violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 36 della Costituzione”.
Il personale docente e Ata che volesse ricorrere può ancora farlo attenendosi a tali modalità: inviare modello di diffida per raccomandata a/r alle amministrazioni competenti per la cessazione della trattenuta e la restituzione dei soldi versati.
Coloro che hanno invece già inviato il modello di diffida, devono presentare il ricorso al Giudice del Lavoro inviando al sottoscritto tutte le buste paga dal primo gennaio 2011 fino ad oggi

Trattenuta TFR: MIUR con una nota respinge le diffide presentate dallo studio legale Califano

E si risponde con ricorsi al Giudice del lavoro. Irrilevanti e pretestuose le deduzioni che richiamano l’interpretazione della circolare 17 dell’8.10.10, punto 5.1 dell’ex-INPDAP e l’art. 1, c. 3 DPCM del 20.12.99, mai recepito nel contratto.
Sebbene l’amministrazione (Dipartimento per la programmazione Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e AA.GG. Uff. 7 - Miur), nella nota Prot. n. MIUROODGRUREGUFF 5371 del 23 marzo 2012, richiami
- in primis, l’interpretazione fornita dall’Inpdap e del MEF sul mantenimento dell’attuale ripartizione in quote a carico del lavoratore (2,50%) e del datore di lavoro (4,41%) del contributo per la composizione del trattamento di fine servizio alla luce delle modifiche introdotte sul computo (6,91%) e non sulla natura delle prestazioni,
- in secundis, ai sensi del c. 3, art. 1 del DPCM del 20 dicembre 1999, nel caso l’interpretazione sia errata e conseguentemente sia stata legiferata la cessazione della trattenuta del 2,5% a carico del lavoratore, l’accantonamento della stessa cifra sempre a carico del lavoratore ai fini del mantenimento dell’invarianza della retribuzione netta complessiva di quella utile ai fini previdenziali, come disciplinata da un contratto che, però, non è mai stato firmato perché bloccato al 2009, come hanno già avuto modo di dimostrare i giudici amministrativi del TAR Calabria , con la sentenza n. 53/2012, riguardante le trattenute illegittime operate dal 1 gennaio 2011 sui loro stipendi, il c. 10, art. 12, L. 122/2010 ha innovato la materia (precedentemente regolata dall’art. 11, L. 152/68 e dall’art. 37, D.P.R. 1032/1973) e ha rimesso il trattamento di fine servizio dei pubblici dipendenti gestiti anche dall’ex-INPDAP alle modalità previste per i lavoratori privati (esonerati dalla trattenuta del 2,5%, per via del c. 5, art. 1 dello stesso DPCM del 1999) e regolate dallo stesso comma dell’art. 2120 del Codice civile, come modificato dall’art. 3, c. 16 della L. 297/1982, intervenendo anche sull’aliquota. Dal 1 gennaio 2011, pertanto, la trattenuta per il TFS/TFR è a carico esclusivo del datore di lavoro. Se, infatti, la stessa formazione del trattamento di fine servizio/fine rapporto avvenisse in maniera disomogenea tra lavoratori pubblici e privati, pur regolata dalla stessa norma, sarebbe evidente la violazione dell’articolo 3 e dell’articolo 36 della Costituzione.
Dunque, si prende atto della resistenza della pubblica amministrazione alle diffide preparate e nel rimanere convinto dell’illegittimità della trattenuta del 2,5% operata sugli stipendi dei dipendenti della scuola dal 1 gennaio 2011, l’avv. Piero Califano metterà a disposizione il proprio studio legale per ricorrere al Giudice del lavoro, ottenere quanto indebitamente prelevato come già avvenuto per i giudici amministrativi e mantenere la quota di costituzione del TFS/TFR a totale carico del datore di lavoro.

avv. Piero Califano

     

PRECARI: ILLEGITTIMO IL BLOCCO DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL MEF DELLE FERIE NON GODUTE A FAVORE DEI PRECARI DELLA SCUOLA CHE LAVORERANNO NELL' ANNO SCOLASTICO 2012/2013.

Lo ha già affermato la Corte di Cassazione e quella di Strasburgo. Pertanto si ritiene illegittime sia la nota MEF n. 113 del 24 luglio 2012 che la circolare Miur del 16 luglio 2012, che sospendono l’erogazione della liquidazione delle somme spettanti per ferie non fruite durante l’ultimo anno scolastico, in virtù dell’art 5 comma 8 del decreto legge sulla spending review, visto che una direttiva comunitaria già impone il pagamento delle ferie non godute per cause non imputabili alla volontà del lavoratore, come peraltro il giudice nazionale ha avuto recentemente modo di verificare nel caso di un Dsga che non aveva potuto fruirne perché collocato in malattia.

Lo Studio legale Califano ha già predisposto un modello di diffida per i precari della scuola , al fine di iniziare le eventuali azioni legali tese al recupero delle somme spettanti. Il personale interessato può contattare lo scrivente inviando una mail a pavvpierocalifano@libero.it, contenente i propri dati anagrafici, contatti telefonici fissi e cellulari e sede di attuale o ultimo servizio in scuola statale (denominazione, comune e provincia).

 

 

AVVISO URGENTE PER TUTTI I PRECARI DOCENTI DI SCUOLE PRIMARIE MEDIE , SUPERIORI E PERSONALE ATA CHE NON HANNO USUFRUITO E GODUTO NELL’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 DELLE FERIE MATURATE, VISTO CHE IL BLOCCO DEL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE ADOTTATO DAL MIUR E MINISTERO DELLE FINANZE E’ ILLEGITTIMO* ED IN PALESE CONTRASTO CON LE NORME COSTITUZIONALI E NON PUO’ ESSERE APPLICATO RETROATTIVAMENTE, PER CHIEDERE ED OTTENERE QUANTO DOVUTO OVVERO LA LIQUIDAZIONE DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE E’ NECESSARIO PRESENTARE IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO COMPETENTE IN CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA DIFFIDA CHE BISOGNA INVIARE AGLI ENTI PREPOSTI.

*Lo hanno già affermato la Corte di Cassazione e quella di Strasburgo, l’ illegittimità sia della nota MEF n. 113 del 24 luglio 2012 che della circolare Miur del 16 luglio 2012, che sospendono l’erogazione della liquidazione delle somme spettanti per ferie non fruite durante l’ultimo anno scolastico.

Documentazione da preparare in fotocopia: carta d’identità, codice fiscale, contratto di lavoro 2011/2012 con denominazione , comune, provincia e indirizzo della scuola, sede di lavoro attuale con denominazione , comune, provincia e indirizzo, contatti telefonici fissi e cellulari ed indirizzo email.

 Per info, consulenza e invio delle diffide e preparazione dell’eventuale  ricorso contattare  avv. Piero Califano : Via C.Tafuri, 3 -84013 Cava de’ Tirreni (089/343117- 338/8378257)

 

 

BUONE NUOVE PER I PRECARI : LA LIQUIDAZIONE DELLE  FERIE NON GODUTE  DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2011/2012 SARA' PAGATA SOLO PER QUESTO ANNO.

OGGETTO: Liquidazione ferie non fruite – articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95.

Con informativa n. 135/2012 il MEF comunica che a seguito del parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato venerdì 14 settembre si provvederà alla liquidazione dei compensi per le ferie non fruite, purché maturate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n.135 del 7 agosto.

Con il messaggio 113/2012 del 24 luglio u.s. si informava della sospensione da parte di questa Direzione del pagamento del compenso per ferie non ancora fruite al personale della scuola con contratto a tempo determinato e indeterminato. Tale sospensione ha comunque riguardato anche tutte le altre tipologie di personale.
A seguito del parere favorevole del Dipartimento della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato alla liquidazione di tutte le ferie non fruite, purché maturate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge n.135 del 7 agosto, si comunica che questa Direzione ha provveduto alla rimozione da centro di tutte le sospensioni - comprese quelle effettuate direttamente da codesti uffici - e provvederà alla liquidazione di quanto dovuto con la prossima emissione urgente di venerdì 14 settembre.
Al fine di agevolare le operazioni di verifica saranno tempestivamente predisposti e inviati appositi elenchi alle caselle di posta istituzionali degli uffici interessati. Sarà cura di codesti uffici procedere all’eventuale sospensione del pagamento entro le ore 16,00 del 14 settembre.
Si sottolinea infine che, per il futuro, dovrà essere cura di codesti uffici effettuare segnalazioni per il pagamento di ferie non godute esclusivamente per periodi maturati prima dell’entrata in vigore del citato decreto-legge. IL DIRIGENTE Roberta LOTTI

 

 

 

GOVERNO APPROVA IL DECRETO LEGGE PER L’ABOLIZIONE DEL PRELIEVO SULLE BUSTE PAGA DEL 2,5O T.F.R. PER I DIPENDENTI PUBBLICI

Il decreto legge n. 185 del 29 ottobre 2012 approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 scorso ha la finalita’ di   dare attuazione in maniera uniforme e conforme all’aggiornamento delle tabelle retributive e per la ripresa delle trattenute e le restituzioni delle somme indebitamente prelevate ai dipendenti si procederà in via amministrativa con un decreto del presidente del Consiglio (Dpcm). Il decreto legge di un solo articolo, , prevede che l'articolo 12, comma 10, del Dl anticrisi del 2010 venga abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011 ed il ritorno al trattamento di fine servizio (Tfs). Per le riliquidazioni dei trattamenti di fine servizio il Governo si darà un anno di tempo. Infatti viene previsto che i Tfs «comunque denominati», che sono stati liquidati prima dell'entrata in vigore del nuovo Dl secondo quando prevedeva il decreto 78, saranno riliquidati d'ufficio entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legge approvato ieri. E, comunque sia, la rideterminazione delle liquidazioni spettanti non potrà dare luogo ad alcun recupero delle somme erogate in precedenza nei confronti del dipendente. Per quanto riguarda, infine, le cause pendenti avviate dai dipendenti pubblici per ottenere la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio del 2,5%, il provvedimento messo a punto dall'Esecutivo ne dispone l'estinzione di diritto. Un 'estinzione che potrà essere dichiarata anche d'ufficio. Al tempo stesso vengono sterilizzati del tutto gli effetti di eventuali sentenze già emesse, fatta eccezione per quelle nel frattempo passate in giudicato. Con il decreto legge Il trattamento economico, in sostanza, dovrebbe tornare in formula piena a partire dal prossimo mese, senza più la trattenuta del 2,5% relativa al Tfr dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale. Per la restituzione del maxi-arretrato accumulato con le trattenute del 2011 e 2012, bisognerà aspettare il Dpcm . I rimborsi e le riliquidazioni (compresi gli arretrati dal 1° gennaio 2011) scaturiti dalla sentenza della Corte Costituzionale, spettano a tutti i dipendenti in pensione, sia che essi abbiano aderito ad un ricorso, sia che non l'abbiano fatto. Questo perchè la sentenza della Consulta ha cancellato la base normativa alla trattenuta. Quindi non c'è bisogno di aderire a nessun ricorso per ottenere le somme indebitamente detratte perchè, come prevede il Dl, quelli già in corso (o quelli eventualmente proposti dopo la pronuncia della Consulta), verranno estinti d'ufficio. Per il momento pero nessuna restituzione del 2% lordo nelle prossime buste paga e si ripristina per i dipendenti assunti prima del 2001 il sistema di calcolo sulla liquidazione.

 

Commento al decreto legge 29/10/2012 n.185 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TFS DEI DIPENDENTI PUBBLICI

  • Il decreto legge ha effetto retroattivo
  • Si torna dal TFR al TFS
  • Soli i pensionati hanno diritto ad ottenere la restituzione della trattenuta per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 29 ottobre 2012 mediante la riliquidazione d’ufficio della pensione che deve avvenire entro il 29 ottobre 2013 con modalità previste in un provvedimento successivo
  • Lo Stato non provvederà invece al recupero a carico di quei dipendenti che per qualsiasi motivo dal 1° gennaio 2010 al 29 ottobre 2012 hanno percepito somme in eccedenza a titolo di ritenuta ovvero non gli sia stata applicata
  • Tutti i dipendenti che hanno prodotto ricorso ed instaurato un processo per il recupero del contributo previdenziale del 2,50% si estinguono di diritto e le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti giuridici.  

Il Governo per evitare di sborsare subito all'incirca due miliardi di euro ha approvato un decreto legge che di fatto riporta le lancette dell'orologio indietro di un paio di anni. Viene infatti abrogato dal 1.1.2011 l'art.12, comma 10 del dl. 78/2010 che trasformava il trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni statali in regime TFR, ma con l'anomalia della permanenza della contribuzione a carico dei lavoratori del 2,5%.Ora si torna al trattamento di fine servizio ed è anche prevista l'estinzione dei processi in corso e la privazione di effetti alle sentenze già emesse, tranne quelle passate in giudicato, nonchè la riliquidazione delle buonuscite percepite dai docenti cessati dal servizio che hanno percepito una liquidazione calcolata come TFR. I lavoratori in servizio, anzichè avere la restituzione della maggior trattenuta, avranno un trattamento più favorevole in sede di incasso della cosiddetta "liquidazione" che, calcolata come TFS, sarà molto più conveniente rispetto all'abrogato TFR.

Tale decreto viola è contrasto con i principi costituzionali art. 24( diritto di difesa) e l’irretroattività della legge in quanto non riconosce nemmeno a quelli che hanno fatto ricorso e sono in attesa di una sentenza il diritto ad ottenere quanto loro spettante e si applica in maniera retroattiva.

 

Giudice dà ragione a un precario, Miur deve pagare 150 mila euro


Per "lucro cessante" dell'insegnante dovuto alla mancata assunzione: scatti di anzianità e mensilità estive arretrate - Un insegnate precario che ha fatto causa al Ministero della pubblica istruzione per mancata stabilizzazione ha diritto ad un risarcimento di 150.385 euro netti, più accessori e interessi. Lo ha deciso il giudice del lavoro di Trapani con una sentenza di febbraio 2013.... Il Miur è stato condannato al pagamento di scatti e mensilità estive per gli anni pregressi (2005-2011) e per gli anni futuri fino all'età pensionabile, con un'addizionale del 10% in via equitativa per i possibili mancati contratti. La necessità dell'assunzione per pubblico concorso non può giustificare deroghe alle disposizioni che limitano il potere di abuso del datore di lavoro nello stipulare contratti a termine, né proteggere patrimonio di soggetti pubblici, né autorizzare comportamenti contra legem della pubblica amministrazione. Nel ricorso n. 1658/11, il giudice Petrusa ha tenuto conto della recente giurisprudenza e della legislazione comunitaria e nazionale. Il docente precario di educazione fisica e sostegno aveva ottenuto dal 2005 diversi contratti da supplente su posti vacanti e disponibili, ma insegnava già dal 2001.

 

La Corte Costituzionale dichiara illegittimo il prelievo forzoso del 2,50% sullo 80% degli stipendi dei dipendenti pubblici per l’accantonamento del TFR

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la trattenuta pari al 2,5% per cento dello stipendio, che circa due milioni di dipendenti pubblici (docenti,personale e dipendenti della scuola, etc..) si vedono applicare ogni mese di circa 30/40 Euro. La Consulta ha affermato che la legge 122 del 2010 con la quale è stato riformato l’istituto della buonuscita viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione determinando «un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati».

In particolare la Corte costituzionale con la sentenza n. 223 dell´11 ottobre 2012, ha annullato dichiarando illegittimo, l´art. 12, comma 10 del d. l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 nella parte in cui discrimina i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati dove la trattenuta del 2,50% dello stipendio è interamente a carico del datore di lavoro.

Come è noto a tutti i dipendenti pubblici sino al 31 dicembre 2010 la normativa imponeva al datore di lavoro un accantonamento complessivo del 9,60% sull´80% della retribuzione lorda, con una trattenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull´80% della retribuzione così come previsto dal DPR 1032/73 (artt. 37-38). Anche dopo però il cambio di disciplina, l´Inpdap ha tuttavia continuato a far pagare ai lavoratori la ritenuta del 2,50% sull´80% della retribuzione.

Tale prelievo finalmente è stato ora dichiarato illegittimo dalla Consulta.

Adesso l´Inps ex Inpdad, oltre ad annullare con effetto immediato la detta ritenuta del 2,5%, dovrà altresì restituire i prelievi effettuati illegittimamente dal 1° gennaio 2011 a favore dei dipendenti pubblici.

E’ un grande successo per tutti i lavoratori pubblici per una battaglia civile che la sentenza della consulta cui i giudici di merito dovranno applicare avallando la tesi da noi sostenuta dovrà garantire finalmente il ripristino della legalità: lo studio ha già avviato gli atti di diffida e le relative azioni legali che proseguiranno anche per coloro che intendono aderire in qualsiasi momento e tutte tese ad ottenere l’annullamento del prelievo forzoso e la restituzione delle somme indebitamente trattenute.

SCUOLA – BUONE NUOVE PER I DOCENTI PRECARI- IL GIUDICE DEL LAVORO DI SALERNO IMMETTE IN RUOLO A SALERNO UN DOCENTE PRECARIO SULLA BASE DELLE GRADUATORIE DI CUI OCCUPAVA UNA POSIZIONE A PETTINE

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, ha emesso un ordinanza a seguito di una procedura d’urgenza 700 c.p.c. immettendo in ruolo un docente precario della Scuola di Salerno. Il ricorrente ora potra’ usufruire dei benefici derivanti dalla retrodatazione del contratto che lo fa rientrare nella precedente e più favorevole normativa riguardo alle assegnazioni provvisorie e ai “gradoni” stipendiali. Il docente ha potuto finalmente occupare il posto che gli spettava di diritto in base alla posizione “a pettine” ottenuta in virtù del ricorso avverso le graduatorie a esaurimento del biennio 2009/2011 in cui il MIUR lo aveva illegittimamente e contro ogni logica costituzionale relegato in coda. 

BUONE NUOVE PER I NEO ASSUNTI DOPO IL 2001 E PRECARI DELLA SCUOLA (DOCENTI E PERSONALE ATA): LA TRATTENUTA DEL 2,5% SUL TFR DEVE ESSERE RESTITUITA.

Con la sentenza della Consulta n. 223/12 tutto dovrebbe rimane immutato per il personale della scuola in regime di TFS mentre dovrebbero essere restituite le trattenute del 2,5% al personale precario e di ruolo che è stato assunto dopo il 2001 in cui è stato applicato il regime di TFR. L’art. 1, cc. 98-100 della legge n. 228/12 ha cessato la materia del contendere rispetto alla richiesta di restituzione della trattenuta del 2,5% da parte di chi (assunto prima del 2001) era transitato dal regime TFS al regime TFR dal 1° gennaio 2011 a causa dell’applicazione dell’art. 12 c. 10 della legge 122/2010, dichiarata incostituzionale, perché riporta il TFS alla precedente aliquota del 9,60%, ma non può essere applicata ai neo-assunti dopo il 2001 o ai precari. Per questi lavoratori che in virtù del D.P.C.M. del 20.12.1999, a partire dal 1 gennaio 2001, sono passati dal regime di TFS al regime di TFR regolato dall’art. 2120 del Codice civile per i privati, con la nuova aliquota del 6,91%, non si sarebbe mai dovuto applicare “il contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base retributiva previsto dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968 n. 152 e dall’art. 37 del DPR 1032/1973 n. 1032”, come statuito dal comma 2 dello stesso articolo 1 del decreto. La ratio è spiegata dalla stessa Corte costituzionale che con la sentenza n. 223 del 2012 ha affermato quanto segue: lo Stato, in quanto datore di lavoro, non può versare un TFR inferiore a quello di un’azienda privata. E poiché lo Stato ha trattenuto dalla busta paga indebitamente questi soldi negli ultimi dieci anni, è tenuto ora a restituirli. Il primo passo, prima di intraprendere la via giudiziaria, riguarda l’invio di una nuova diffida per il personale della scuola neo-assunto dopo il 2001 o precario in regime di TFR. In caso di esito negativo, trascorsi inutilmente 30 giorni , ogni interessato potrà ricorrere al giudice del lavoro e recuperare le somme spettanti e contestualmente potrà chiedere anche lo sblocco degli scatti di anzianità e del contratto. Chi ha già inviato la diffida, interrompendo così la data di prescrizione decennale del credito e non ha ancora percepito quanto dovuto, dovrà adire l’a.g. per la tutela dei suoi diritti.

 

Art. 1, cc. 98-100 della legge n. 228/12 ( legge di stabilità che ha convertito in legge il decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185)

98. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme già erogate in eccedenza. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 1 milione di euro per l'anno 2012, 7 milioni di euro per l'anno 2013, 13 milioni di euro per l'anno 2014 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. All'onere di 1 milione di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 99. I processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto; l'estinzione è dichiarata con decreto, anche d'ufficio; le sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive di effetti. 100. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 29 ottobre 2012, n. 185, recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» non convertite in legge. 101. I commi da 98 a 100 entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.