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Questa pagina è dedicata ai cittadini desiderosi di ottenere informazioni per poter richiedere rimborsi in via stragiudiziale e successivamente in via giudiziaria. Sulle questioni di seguito riportate esistono già precedenti giurisprudenziali che hanno danno ragione al consumatore il quale ha ottenuto la restituzione di quanto versato ingiustificatamente. Per i moduli da compilare per ottenere il rimborso accedere alla pagina contatti e richiedere tutte le informazioni che ritenete necessarie ed al più presto riceverete  risposta comprensiva del modello da utilizzare.



Bollette, addio Iva su accise: "illegale". Enel rimborsa utente


Sentenza storica dopo il ricorso di un cittadino veneziano

Un consumatore vince contro l'Enel: l'Iva sulle accise non si paga
Addio Iva sulle accise in bolletta. Con una sentenza storica, un Giudice di Pace di Venezia ha dato ragione a un consumatore che aveva presentato ricorso contro l'Enel per contestare la quota di Iva sulla bolletta di gas ed elettricità calcolata anche sulle accise. Alla base della sentenza il principio giuridico stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n° 3671/97e fiscale secondo cui la presenza di un’imposta non costituisce mai base imponibile per la generazione di un altro tributo.
A questo punto la palla passa all'Enel che avrà l’obbligo di un risarcimento in questo caso pari a 103,78 euro, a cui dovranno aggiungersi interessi e spese per otto fatture contestate per la fornitura del gap e 12 per l'elettricità. Toccherà allo Stato poi restituire tale somma all'Enel dopo la variazione annuale sull'Iva.
Tale sentenza  potrebbe trovare applicazione anche su altri prodotti sui quali si paga l'Iva sulle accise, tra cui la benzina e il gasolio.


 

USURA BANCARIA E ANATOCISMO

L'usura è la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente riprovevoli e tali da rendere il loro rimborso molto difficile o impossibile, spingendo perciò il debitore ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita ad un prezzo particolarmente vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del debitore, oppure spingendo il creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore per indurlo a pagare.

Il fenomeno dell’anatocismo, invece, consiste nel fatto che maturano gli interessi sugli interessi, e non solo sul capitale finanziato; in pratica si applica il cosiddetto interesse composto fuoriuscendo dal regime degli interessi semplici.

A scovare eventuali irregolarità per farti rimborsare gli interessi e gli oneri versati e non dovuti ci pensiamo noi.

RILEVIAMO GRATUITAMENTE LE ANOMALIE CONTABILI DEI CONTI CORRENTI, MUTUI, CESSIONI DEL QUINTO, PRESTITO PERSONALE, LEASING, E QUALSIASI ALTRO TIPO DI FINANZIAMENTO.

Una cerchia di esperti professionisti è pronta ad aiutarti, e a consigliarti la strada migliore da prendere.

 

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IMPUGNABILITA' DELL'ESTRATTO DI RUOLO

 

Avviso per tutti contribuenti e consumatori che sono debitori nei confronti dello stato, enti locali, prefetture, agenzia delle entrate e non hanno ancora ricevuto la cartella di pagamento, possono richiedere l’estratto di ruolo ed impugnarlo innanzi al Giudice competente sulla base della recente ordinanza della Corte di Cassazione.

I debiti possono essere multe, tributi, bollo auto, etc.. ed una volta accertato la natura del debito, sulla base di tale ordinanza è possibile impugnare il ruolo facendo valere nel giudizio instaurato soprattutto quando si tratta di debiti remoti la prescrizione con la probabile estinzione degli stessi   

 

La Suprema Corte  con l'ordinanza n.2248 del 18/12/2013 depositata il 3/2/2014 ha cambiato  la propria posizione nei confronti dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo prevedendo che il ruolo, ancorché atto interno dell'Amministrazione, costituisce lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, cui l'iscrizione si riferisce, dell'imponibile, dei versamenti e dell'imposta effettivamente dovuta, oltreché degli interessi e delle sanzioni pecuniarie eventualmente irrogabili al contribuente; tale iscrizione costituisce il valido e legittimo  titolo per la riscossione del tributo, mentre la cartella esattoriale costituisce lo strumento mediante il quale la pretesa esattoriale viene portata a conoscenza del debitore d'imposta. Ne deriva che il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è quello della formazione del ruolo e non già quello della notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n.602 del 1973, art.25. La Cassazione conclude stabilendo che la circostanza che il contribuente era stato portato a conoscenza dell'iscrizione a ruolo del carico tributario direttamente dal dipendente addetto all'Ufficio, che aveva consegnando copia dell'estratto dei ruoli, piuttosto che attraverso la notifica della cartella, non precludeva l'impugnazione, che trovava legittimazione, proprio nell'avvenuta formazione del ruolo, atto con cui l'Amministrazione concretizza nei confronti del contribuente una pretesa tributaria definita, compiuta e non condizionata.

 

Novità’ per gli Affitti 2014, ecco cosa cambia

Affitti 2014, novità sul pagamento in contanti:

 Il Dipartimento del Tesoro ha di recente reso possibile il pagamento dell'affitto in contanti se la somma non supera i 1.000 euro. Per le somme superiori invece si deve ricorrere all'uso di pagamenti tracciabili, come assegni e bonifici.

Abbassamento della cedolare secca:

Gli studenti universitari ed i titolari di un contratto d'affitto concordato potranno usufruire della cedolare secca al 10% (in confronto al 21% delle locazioni libere) – ma si applica solo negli affitti tipo “3 + 2″  e solo a partire dal primo gennaio 2014,  con riduzione valida fino al 2017, anche per le le abitazioni date in locazione a cooperative o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Chi ha già stipulato un contratto a canone concordato senza applicare la cedolare secca, può cambiare il regime fiscale agevolato entro il termine per il pagamento annuale dell’imposta di registro (30 marzo 2014). Chi invece ha un contratto libero, e vuole passare al canone concordato per applicare la cedolare secca ridotta, deve innanzitutto cambiare contratto stipulandone uno convenzionato, in base all’articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, applicando un canone compreso nei limiti previsti dagli accordi territoriali di riferimento. Attenzione: l’immobile deve trovarsi in uno dei Comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia) o in quelli confinanti, o nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Detrazione per gli affittuari:

Il Piano Casa prevede anche la detrazione fiscale sul calcolo dell'IRPEF per chi vive in affitto. Lo sconto ammonta a 900 euro se l'inquilino non supera la soglia di 15.493,71 euro annui, e a 450 euro se il suo reddito dichiarato è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Possono usufruire della detrazione sono gli inquilini che abitano in case popolari. L'agevolazione sarà valida fina al 2016 e potrà essere applicata per tutti i contratti vigenti dal 1 gennaio 2014.

Modello RLI

E’ il nuovo modello utilizzabile dal 3 febbraio 2014, in sostituzione del “modello 69 (che comunque resta valido fino al 31 marzo 2014). E’ stato approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2970/14, si compone di quattro quadri, di cui l’ultimo (quadro D) è dedicato all’opzione o alla revoca della cedolare secca. E’ disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e va presentato in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati. Prevede che si possa revocare la cedolare in ciascuna annualità successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione, presentando la revoca entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro.

Sentenza Corte Costituzionale

Non tocca la cedolare secca, ma una parte della norma che l’ha istituita (il Dlgs 23/2011) e precisamente quella prevista dai commi 8 e 9, relativa all’emersione degli affitti in nero: consentiva ai proprietari di sanare la propria posizione nel caso in cui avessero contratti non registrati. Prevedeva un contratto di almeno quattro ani, a canone ridotto (il triplo della rendita catastale). La Corte ha stabilito l’incostituzionalità per un vizio di forma: eccesso di delega (in pratica, ha ritenuto che il governo nell’esercitare la delega abbia superato i limiti del mandato imposto dalla legge parlamentare).


 

BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA

AVVISO IMPORTANTE se nella bolletta della fornitura dell’energia elettrica c’è la dicitura   "Uso domestico non residente con Tariffa D3 bioraria transitoria" ....  e non l’avete notato ma siete effettivamente residenti significa che state pagando il 30% in più di quello che dovreste pagare. In questo caso dovete andare al Comune di residenza e fare un certificato storico di residenza e contattare il proprio fornitore e farvi attivare la tariffa per uso residente e allo stesso tempo richiedere il rimborso  per tariffa residente da quando siete residente nell’abitazione a prescindere se vi hanno applicato la tariffa di uso non residente. Il rimborso vi spetta per tutti gli anni in cui siete stati residenti nell’abitazione e fino ad un massimo di 10 anni essendo retroattivo e trattandosi di un indebito oggettivo ovvero di un pagamento non dovuto per quella tariffa che vi è stata applicata erroneamente .

 

 

SANATORIE DELLE CARTELLE EQUITALIA

 

C'è tempo fino al 28 febbraio per beneficiare del provvedimento previsto dalla legge di Stabilità. Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e limitatamente agli interessi di mora; anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada. I cittadini interessati dovranno attivarsi per valutare la loro situazione e scegliere se aderire o meno pagando in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. E’ possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014″. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

    

 

 

RIMBORSI PER CANONI DI DEPURAZIONE

Non sono tenuti a pagare il canone di depurazione i cittadini nei comuni in cui questo servizio non viene espletato. Quindi i relativi gestori non possono addebitare in bolletta la voce di depurazione se non offrono il servizio di depurazione perchè il depuratore c'è ma non è funzionate oppure è inesistente  

Con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l' art. 14, c.1, della legge n.36 del 05/01/1994 (meglio conosciuta come “legge Galli”) e successive modifiche nonchè l’art. 155, c.1, primo periodo, del decreto legislativo n.152 del 03/04/2006 poiché ha ritenuto tali disposizioni irragionevoli in quelle parti in cui asseriscono che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la

fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

Con la succitata sentenza n. 335 del 2008, la Corte Costituzionale ha accertato e dichiarato che non è dovuta con effetto retroattivo la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione di acque reflue da parte di quegli utenti che non possano o non abbiano potuto fruire del servizio in quanto il sistema fognario è sprovvisto di impianti centralizzati di depurazione o in quanto questi siano temporaneamente inattivi. Logica conseguenza di tale decisione e che coloro che hanno pagato tale tariffa ingiustamentte posssono chiedere la restituzione delle somme versate negli ultimi dieci anni all' Ente Gestore del servizio idrico quali corrispettivi pagati regolarmente a titolo di canone di depurazione e computati in tutte le bollette idriche pagate negli ultimi dieci anni e quindi non ancora prescritti, ivi compresi gli importi iva calcolati su canoni di depurazione non dovuti.

RIMBORSO IVA AL 10% SULLA TARSU

E' Illegittimia l’ ’Iva al 10% pagata ai Comuni sulla tassa dei rifiuti perché per legge non si paga un imposta su un tributo ovvero la tarsu non essendo una tariffa ma una vera e propria tassa e quindi l’'iva al 10% non è dovuta

LA sentenza n. 1836/2008 ha stabilito l’ illegittimità dell’ ’Iva al 10% pagata ai Comuni sulla tassa dei rifiuti perché per legge non si paga un imposta su un tributo ovvero la tarsu non essendo una tariffa ma una vera e propria tassa e quindi l’'iva al 10% non è dovuta. Dunque, con la succitata sentenza n. 1836 del 2008, la Corte Cassazione ha affermato infatti che gli atti con i quali i gestori manifestano la pretesa creditoria hanno natura intrinseca d’atti amministrativi. Ne discende che gli stessi devono possedere tutti i requisiti fondamentali dei provvedimenti impositivi e , segnatamente la motivazione che giustifica la richiesta di pagamento del gestore”.

L' Ente Gestore che ha richiesto l'iva al 10% sulla tarsu è tenuto alla restituirla. L'utente deve contrallare la futtura della spazzatura everficare se  gli è stata applicata l'iva al 10%. In caso affermativo inoltrare richiesta di rimborso  di tutte le bollette pagate negli ultimi dieci anni.

La Tariffa sui rifiuti non è assoggettabile all'IVA!

La ha stabilito la Cassazione, sentenza n.3756 depositata l’8 marzo 2012, secondo cui la Tariffa dei rifiuti TIA1, TIA2 o TARSU, è un tributo e non una entrata patrimoniale, come sostenuto erroneamente dall’Agenzia delle Entrate e, come tale, non assoggettabile al pagamento dell'IVA del 10%.

I cittadini potranno richiedere il rimborso dell'iva pagata con domanda che deve essere inoltrata all’Ente che ha richiesto l’iva . Il modulo di rimborso (IRT) si può richiedere entro il 30 marzo 2012. Il rimborso come sancito dalla Corte Cassazione dovrà essere erogato, entro 60 giorni dal ricevimento dell' istanza di rimborso, in un’unica soluzione.

 

TARSU illegittima per gli anni 2010, 2011 e 2012

La Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, con sentenza n.124/4/12 del 19/4/2012, ha stabilito la non legittimità della TARSU a partire dal 31/12/2009. La Tarsu, infatti, secondo la CTP, a partire dal 2010, anno in cui è stata sostituita dalla TIA, non esiste più e, pertanto, i Comuni non hanno diritto a chiederne il pagamento per gli anni 2010 e seguenti. Ne deriva che i Comuni che non sono ancora passati alla TIA potrebbero ricevere richieste di rimborso di massa delle somme illegittimamente riscosse da parte dei cittadini relativamente agli anni 2010 e seguenti, oltre a contestazioni degli atti di riscossione.

 

 

RIMBORSO DELLE SPESE DI COMMISSSIONE POSTALE BOLLETTE ENEL

SI PUO’ RICHIEDERE IL RIMBORSO DALL’ENEL DELLE SPESE DI COMMISSIONE  PAGATE ALL’ UFFICIO POSTALE DAL 2000 AL 2006.

N.B. :  SONO ESCLUSI COLORO CHE SI FANNO ADDEBITARE I PAGAMENTI DELLE BOLLETTE SUL PROPRIO CONTO CORRENTE

L'Enel aveva sia l’obbligo di  informare in fattura l’utente della modalità gratuita di pagamento della stessa e doveva istituire uno “sportello gratuito” per il pagamento della bolletta.  L'Enel Distribuzione spa ha violato  l’articolo 6, comma 6.4, deliberazione n. 200 del 1999, dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas che impone l’obbligo agli esercenti del servizio di distribuzione e vendita d’energia elettrica di offrire ai clienti almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta, ossia almeno un sistema per pagare la bolletta senza oneri aggiuntivi (commissioni postali o bancarie); L'utente pagando ingiustamente tale costo di commisione ha diritto alla restituzione delle stesse dal 2000 al 2006.

---BONUS ENERGIA ELETTRICA---

Sono operative le agevolazioni per la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati.-

A chi spetta:

Per accedere al bonus sociale (o bonus energia) occorre un reddito ISEE uguale o inferiore a 7.500 euro annuali.-

A titolo esemplificativo, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia utile per il bonus sociale con un reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro.-

(Reddito euro 23.400,00 – Affitto massimo euro 5.164,16 = euro 18.235,84 : 2,46 = ISEE euro 7.412,94).-

Al bonus avranno diritto anche le famiglie che abbiano un componente del nucleo familiare in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utlilizzo di macchinari salvavita. Gli importi del bonus per i clienti in gravi condizioni di salute saranno definiti dall'Autorità dopo l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo economico dei criteri per la loro determinazione.-

Quanto vale:

Il bonus sociale consente di ottenere una riduzione di circa il 20% della bolletta di energia elettrica. Il valore sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare:

  • 60 euro/anno per un nucleo familiare di 1 - 2 persone
  • 78 euro/anno per 3 – 4 persone
  • 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4

Come verrà corrisposto:

Il bonus sarà corrisposto direttamente come sconto sull'importo della bolletta, dividendo l'importo annuale per il numero delle bollette. Qualora il bonus dovesse superare l'importo della bolletta (al netto delle imposte), il cliente non dovrà pagare nulla, ma non è previsto un bonus annuale superiore al costo della bolletta.-

Per quale periodo va richiesto:

Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo per tutto il 2008, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009.-

 

Come ottenerlo - A chi va presentata la domanda:

L'interessato potrà fare richiesta di accesso al bonus recandosi presso il proprio Comune di residenza con l'attestazione del valore ISEE, con le indicazioni della sua fornitura elettrica (reperibili sulla bolletta) e con la composizione del proprio nucleo familiare.-

 -----BONUS GAS------
Dal 1° novembre 2009 è possibile presentare presso il proprio Comune di residenza la domanda per ottenere “il bonus gas”.
Per le domande presentate entro il 30 aprile 2010, il bonus ha valore retroattivo al 1° gennaio 2009; per i beneficiari, il bonus compenserà anche per il riscaldamento di buona parte dell'inverno passato, oltre che di quelli futuri.
Occorre avere un ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) un ISEE non superiore a 20.000 euro.-
Questi parametri economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici in condizioni disagiate di accedere anche al bonus elettrico.
Il bonus potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali centralizzati, ovviamente a gas naturale.
La compensazione della spesa è riconosciuta in modo differenziato in base alle zone climatiche e al numero di componenti della famiglia, per una riduzione della spesa indicativamente del 15%

-----BONUS CANONE TELEFONICO------:
Si tratta di una riduzione del canone telefonico TELECOM:
A chi spetta:
Per accedere alla riduzione del canone TELECOM bisogna avere un indicatore ISEE uguale o inferiore a 6.713,94 euro, e di appartenere ad una delle seguenti categorie:
- Nucleo familiare al cui interno è presente un percettore di pensione di invalidità civile.--
- Nucleo familiare al cui interno è presente un percettore di pensione sociale.-
- Nucleo familiare al cui interno è presente una persona al di sopra dei 75 anni di età.-
- Nucleo familiare in cui il capofamiglia risulti disocccupato/in cerca di prima occupazione.-
Quanto vale:
Il bonus telefonico consente di ottenere una riduzione del 50% dell'importo mensile di abbonamento al servizio telefonico di categoria B alla Telecom Italia S.p.A.
A chi va presentata la domanda:
La domanda va fatta, compilando apposito modulo, direttamente alla Telecom Italia S.p.A. , all'indirizzo indicato nella bolletta telefonica, allegando fotocopia documento di identità, fotocopia attestato ISEE e fotocopia documentazione inerente secondo requisito.-

 

NORMATIVE EUROPEE E QUALITA’ DEL SIGARO

Approvate a Strasburgo in seduta plenaria il giorno 

08 /10/13

 

Eventuali riflessi sui nostri sigari Toscani “a macchina” e quelli aromatizzati

Con l’approvazione della presente Direttiva, alla Commissione Europea è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente agli articolo 21 e 22 (etichettatura pacchetti) per revocare o meno l’esenzione dell’applicazione dell’articolo 6 (additivi: testo della Commissione + emendamento). L’esenzione sarebbe prevista per i prodotti diversi dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per narghilè, stabilita con Legge 176 del 5 – 3 – 2011 e fino a quando non intervenga un mutamento sostanziale della situazione attuale.

Nonostante nella Direttiva non siano coinvolti direttamente i sigari tipici, la Commissione potrà comunque sui sigari aromatizzati di Cava con possibili e significative conseguenze [ o a causa di modifiche causate dalla combustione, o a eventuali disposizioni in materia di etichettature che devono sempre adeguarsi ai dati scientifici più recenti ( regolamento n° 1907 / 2006 ), o ai fini dell’adeguamento delle avvertenze salutistiche in modo da richiamare l’attenzione sui pericoli del fumo passivo sulla salute, art. 23 bis ].

Inoltre alcune tecnologie, introdotte dai produttori privati di sigari per ridurre i costi della manodopera, potrebbero essere rivisitate, in particolare l’affidamento a terzi (presso lo Sri-Lanka) dell’approntamento delle bobine (BUD) per la fascia riservata ai sigari “toscani a macchina”, strategia che non era per niente condivisa dall’ex Monopolio di Stato che aveva predisposto tale allestimento in Italia, per evitare il congelamento a -10 °C delle bobine e l’utilizzo del Burn-additive, intervenuto per ripristinare i livelli di combustibilità depauperati a causa della crioconservazione.                                                                                                 Giuseppe D’Amore

Cava De’ Tirreni (Sa), lì  8 – 01 – 2014

 

P.S. L’articolo integrale, indirizzato ai consumatori dei sigari, è pubblicato sul sito: “Gusto - tabacco (fumo e salute)”