Sintesi sulla legge sui vaccini e consigli per le famiglie

 

LE PRINCIPALI NOVITA’ DELLA LEGGE SULL'OBBLIGO VACCINALE IN SINTESI:

 


AMMISSIONE A SCUOLA: le dieci vaccinazioni obbligatorie divengono un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni).

 

 

 

NUOVI VACCINI OBBLIGATORI: le vaccinazioni obbligatorie e gratuite passano da quattro a dieci.

 

 

NUOVI VACCINI FORTEMENTE RACCOMANDATI: le vaccinazioni fortemente raccomandate passano da zero a quattro.

 

 

 

SANZIONI: la violazione dell’obbligo vaccinale comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie.

 

 

 

Vaccini obbligatori in via permanente: Le vaccinazioni obbligatorie, secondo le indicazioni del Calendario allegato al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente (età 0-16 anni) e in riferimento alla coorte di appartenenza, sono : anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica,anti-epatite B,   anti-pertosse, anti Haemophilus influenzae tipo B,anti-morbillo, anti-rosolia,anti-parotite, anti-varicella (solo a partire dai nati 2017. La vaccinazione viene offerta dopo il 13° mese di vita del bambino).

 

 

 

Per le vaccinazioni «temporaneamente» obbligatorie sino a diversa successiva valutazione: viene attivato uno specifico monitoraggio, effettuato da un’apposita Commissione, operante presso il Ministero della salute che verificherà: la copertura vaccinale raggiunta, i casi di malattia, le reazioni e gli eventi avversi. sulla base di questi dati – dopo un monitoraggio di almeno tre anni – potrà essere eliminata l’obbligatorietà dei seguenti vaccini: la vaccinazione anti-morbillo, la vaccinazione anti-rosolia, la vaccinazione anti-parotite la vaccinazione anti-varicella.

 

 

 

Sono gratuitamente e attivamente offerte dalle Regioni le seguenti vaccinazioni: la vaccinazione anti-meningococcica B, la vaccinazione anti-meningococcica C, la vaccinazione anti-pneumococcica, la vaccinazione anti-rotavirus.

 

 

 

Tali vaccinazioni sono offerte dalle Regioni e dalle Province autonome, in base alle indicazioni del Calendario vaccinale relativo all’anno di nascita.

 

 

 

Quindi: ai nati dal 2012 al 2016:sono offerte gratuitamente le vaccinazioni antimeningococcica C e anti-pneumococcica- ai nati dal 2017: sono offerte gratuitamente le vaccinazioni antimeningococcica B, anti-meningococcica C, antipneumococcica e anti-rotavirus

 

 

 

Per effettuare le 10 vaccinazioni obbligatorie NON saranno necessarie 10 diverse punture:

 

6 vaccini possono essere somministrati contestualmente con la c.d. vaccinazione esavalente:i vaccini: anti-poliomielite, anti-difterite, anti-tetano, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus Influenzae tipo b; 4 vaccini possono essere somministrati contestualmente con la c.d. vaccinazione quadrivalente:i vaccini: anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

 

 

 

Le dieci vaccinazioni elencate devono essere tutte obbligatoriamente somministrate ai nati dal 2017:

 

Ai nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita. Precisamente:

 

i nati dal 2001 al 2004: devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000.

 

 

i nati dal 2005 al 2011:devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’antipertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005- 2007.

 

 

i nati dal 2012 al 2016:devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014.

 

 

i nati dal 2017:devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b e l’anti-varicella, previste nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019.

 

 

 

I genitori potranno recarsi alla ASL per ricevere informazioni sulle modalità e i tempi di vaccinazione dei propri figli.

 

 

 

Tutte le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite

 

Per i nati nei periodi indicati sopra (dal 2001 al 2004; dal 2005 al 2011; dal 2012 al 2016; dal 2017 in poi) sono gratuite tutte le vaccinazioni che gli stessi sono obbligati ad effettuare, in relazione al Calendario vaccinale di riferimento (ad esempio: per i nati dal 2012 al 2016 sono gratuite le vaccinazioni indicate dal Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014).

 

 

Le vaccinazioni sono gratuite anche quando è necessario «recuperare» somministrazioni che non sono state effettuate «in tempo» (ad esempio: il nato nel 2015 che non abbia effettuato l’anti-morbillo tra il 13esimo e il 15esimo mese di vita potrà vaccinarsi gratuitamente in qualsiasi momento).

 

 

 

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:i soggetti immunizzati per effetto della malattia naturale. Ad esempio, i bambini che hanno già contratto la varicella non dovranno vaccinarsi contro tale malattia i soggetti che si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

 

 

 

 Il vaccino è posticipato: quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio, quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre.

 

Per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie infettive l’obbligo vaccinale potrà essere assolto, di norma, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata, senza l’antigene relativo alla malattia già contratta.

 

 

 Adempimenti per l’iscrizione a scuola:

 

 

PER L’ISCRIZIONE A SCUOLA E’ NECESSARIO PRESENTARE, ALTERNATIVAMENTE:

 

 

Idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni

 

Idonea documentazione comprovante l’omissione o il differimento della somministrazione del vaccino

 

Idonea documentazione comprovante l’esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale

 

Copia della prenotazione dell’appuntamento presso la azienda sanitaria locale.

 

 

 

Il genitore può anche autocertificare l’avvenuta vaccinazione e presentare successivamente copia del libretto.

 

La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l’iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell’anno scolastico.

 

 

 

 Per l’anno scolastico 2017/2018, sono dettate specifiche disposizioni transitorie.

 

 

 

Entro il 31 ottobre 2017 per la scuola dell’obbligo entro il 10 settembre 2017 per i nidi e la scuola dell’infanzia: per l’avvenuta vaccinazione: può essere presentata la relativa documentazione oppure un’autocertificazione per l’omissione, il differimento e l’immunizzazione da malattia: deve essere presentata la relativa documentazione coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione: devono presentare copia della prenotazione dell’appuntamento presso l’ASL.

 

 

Entro il 10 marzo 2018: nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l’autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione.

 

 

Se non sei vaccinato: nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non presenti alla scuola la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, i minori di età

 

DA 0-6 ANNI:non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell’infanzia;

 

DA 6 A 16 ANNI:possono accedere a scuola

 

In entrambi i casi il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL entro dieci giorni.

 

L’ASL contatta i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte se i genitori/tutori non si presentano all’appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l’ASL contesta formalmente l’inadempimento dell’obbligo.

 

La mancata osservanza dell’obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell’ASL comporta che:

 

 I GENITORI E I TUTORI:

 

Si vedono applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell’inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

 

Non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell’atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

 

 

Sanzioni. La sanzione amministrativa è compresa tra un limite minimo ed un massimo (rif. art. 10 della L 689/81). Dalla lettura dell’art. 8 L 689/81 si evince che con l’inadempimento all’obbligo vaccinale non si commettono più violazioni della stessa disposizione, perciò la Circolare 16 agosto 2017 ha chiarito: “Ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale ai tutori e ai soggetti affidatari, a seguito di accertamento della violazione dell’obbligo di vaccinazione, è applicata una sola sanzione, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse. Difatti, ai sensi dell’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a chi commette più violazioni della medesima disposizione viene comminata una sanzione maggiorata (e non un numero di sanzioni pari alle violazioni commesse). Di conseguenza, ove a seguito di contestazione da parte della ASL, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari non provvedano a far somministrare al minore il vaccino o i vaccini omessi, soggiaceranno all’applicazione di un’unica sanzione, ai fini della determinazione della quale si terrà conto del numero degli obblighi vaccinali non adempiuti. La sanzione per la medesima violazione non sarà comminata nuovamente all’inizio di ogni anno scolastico. Solo nell’ipotesi in cui i genitori o i tutori o i soggetti affidatari incorrano, successivamente, nella violazione di un nuovo e diverso obbligo vaccinale, singolo o coniugato (ad esempio, omettano di sottoporre il minore a un diverso vaccino previsto a una età seguente), agli stessi sarà comminata una nuova sanzione. La sanzione sarà comminata anche nel caso in cui l’omissione riguardi un richiamo vaccinale. La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati, non solo per l’anno di accertamento dell’inadempimento, ma anche per quelli successivi, salvo che il genitore non provveda all’adempimento dell’obbligo vaccinale.” In sintesi tenendo conto che nessuna sospensione dalla frequenza potrà essere prevista nella scuola dell’obbligo: viene applicata una sola sanzione a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse di cui si tiene conto solo ai fini di una maggiorazione della stessa; La sanzione non è comminata all’inizio di ogni anno scolastico; La sanzione estingue l’obbligo vaccinale ma non permette la frequenza solo nel sistema 0-6.

 

La formazione delle classi: I minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I dirigenti scolastici comunicano all’ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

 

 

Dall’anno scolastico 2019/2020: Dall’anno scolastico 2019/2020 è prevista un’ulteriore semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l’iscrizione a scuola dei minori: gli istituti scolastici dialogheranno direttamente con le ASL, al fine di verificare lo «stato vaccinale» degli studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie.

 

 

Monitoraggio Vaccinale: Al fine di monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, viene istituita presso il Ministero della salute l’Anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati tutti i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, le dosi ed i tempi di somministrazione e gli eventuali effetti indesiderati.

 

 

Vaccinovigilanza: l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (ISS), predispone e trasmette, con cadenza annuale, al Ministero della salute una relazione contenente tutti i dati presenti sul sistema di Farmacovigilanza, relativi alle vaccinazioni, ivi compresi gli eventuali eventi avversi per i quali è stata confermata l’associazione con una vaccinazione.

 

 

Unità di crisi: Al fine di coordinare tutti i soggetti istituzionali competenti in materia di prevenzione delle malattie infettive e di intervenire adeguatamente in caso di rischio o allarme, sarà integrata la composizione l’Unità di crisi permanente, già operante presso il Ministero della salute, per affrontare i più rilevanti casi di c.d. «malasanita'.

 

 

Informazione e consigli ai genitori. Leggere attentamente la legge più volte per non incorrere in errori e spiacevoli episodi di mancato ingresso a scuola per la mancata  consegna nei termini e modalità di legge delle certificazioni richieste. Soprattutto per i nidi e le materne (fascia d’età 0-6) ove le mancate  vaccinazioni salvo casi particolari comprovati con certificazione di esenzione per motivi di salute, di differimento e di esonero, costituiscono requisito di accesso e pertanto comportano l’esclusione dall’asilo nido e dalla scuola materna del bambino oltre alla comminazione della sanzione amministrativa.

 

Per tale fascia di età (asili nidi e le materne) fermo restando l'obbligo vaccinale, previsto dalla legge, il genitore, che decide di non voler sottoporre a vaccinazione il proprio figlio, non potrà farlo frequentare e va incontro alla sanzione amministrativa, che però, può essere impugnata.

 

 

Per la scuola dell’obbligo (fascia 6-16 o comunque dalla prima elementare) non avere effettuato parzialmente o interamente le vaccinazioni obbligatorie non impedisce assolutamente la frequenza scolastica ma l'applicazione delle sanzioni da €  100 a € 500  che può essere comunque impugnata.

 

 

In ambedue i casi, sia nell'ipotesi che si vuole vaccinare che non, deve essere al corrente dei rischi e  delle conseguenze prevista dalla legge ed assumersi tutte le responsabilità.

 

 

La somministrazione di un vaccino essendo un atto sanitario importantissimo, i genitori hanno il diritto e il dovere di acquisire tutte le informazioni possibili al fine di prendere una decisione consapevole e libera sulla salute del proprio figlio. Se i genitori decidono di eseguire quanto imposto dalla legge Lorenzin, potranno richiedere alla ASL di competenza territoriale ovvero quella del comune di residenza, quali sono precisamente i vaccini proposti per regolarizzare la posizione del proprio  figlio rispetto al calendario vaccinale.

 

 

Leggere sempre attentamente i foglietti illustrativi dei vaccini, ponendo attenzione su potenziali reazioni avverse e chiedere essendo un proprio diritto al personale sanitario che sono obbligati per legge a dare tutte le informazioni, su quali studi esistono in grado di escludere quel tipo di reazione sul proprio bambino e richiedere tutta la documentazione scientifica attestante la sicurezza e l'efficacia del vaccino rispetto all’età del bambino. Segnalare sempre ogni potenziale reazione avversa, anche minima dopo la vaccinazione.

 

 

Compiti dei dirigenti scolastici e dell'ASL

 

 I dirigenti scolastici hanno l'obbligo e rispondono penalmente per omissione di atto di ufficio e devono richiedere alle famiglie all’atto di iscrizione del minore la idonea documentazione comprovante:

 

1)L’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, l'esonero, l’omissione o il differimento da provare con certificazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata a) da segnalazione-notifica del medico curante,b) dagli esiti dell’analisi sierologica (titolo anticorpale).

 

In quest'ultimo caso, il soggetto è comunque obbligato ad adempiere per tutte le altre vaccinazioni previste dal piano vaccinale tramite la somministrazione di vaccini monocomponente o combinati ma senza l’antigene della malattia per la quale risulta immunizzato.

 

 

La legge da la possibilità di essere esonerati totalmente  dall’obbligo vaccinale tramite documentazione medica che attesti che le vaccinazioni rappresentano per quell’individuo un pericolo per la salute.

 

Si veda all'uopo il documento che riporta tutte le casistiche per le quali si può essere esonerati ed è consultabile su http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf

 

 

2)La copia della presentazione della  formale richiesta di vaccinazione alla propria ASL di appartenenza (in cui si dichiara che si provvederà ad effettuare le vaccinazioni richieste entro la fine dell’anno scolastico).Questa documentazione può essere costituita o dal libretto vaccinale o da autocertificazione, in questo ultimo caso entro il 10 marzo 2018 va presentata comunque la documentazione originale.

 

I dirigenti scolastici sono tenuti a segnalare alle ASL di competenza , entro i successivi 10 giorni alla scadenza del 10 Marzo 2018, l’elenco di tutti gli iscritti che non hanno ottemperato a quanto previsto dalla legge e l'ASL, procederà in caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, sono convocati dall‘ASL territorialmente competente, inizialmente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione e successivamente con una lettera bonaria di invito all’incontro e infine con una raccomandata a.r.

 

In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00.

 

Non incorrono nella sanzione i genitori che, a seguito di contestazione da parte dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine indicato nell’atto di contestazione, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all’età.

 

Lo studio legale fornisce tutta l'assistenza legale sia nella fase iniziale di presentazione delle autocertificazione da produrre a scuola che in quella successiva degli incontri con le asl di competenza. Pertanto qualsiasi abuso va segnalato immediatamente per intervenire con azioni ( denunce, diffide, ricorse,etcc.) atte a ripristinare la legalita'.

 

Scadenze 11/09/2017. Per la fascia di età 0/6 si consiglia di presentare alla scuola in busta chiusa e direttamente al d.s. o un suo delegato entro e non oltre l' 11 settembre un'autocertificazione secondo il modello ministeriale o autodichiarazione in cui si dichiara di aver vaccinato il proprio figlio indicando le vaccinazione effettuate allegando libretto sanitario vidimato e copia carta identità del dichiarante ed in caso di mancata vaccinazione o parziali vaccinazioni  allegare la certificazione dell'asl con la richiesta di prenotazione rilasciata dell'asl o quella inviata per email, per pec o tramite raccomandata a.r. e copia della carta identità .  Si può inviare anche all'asl e consegnare al d.s. una richiesta, in cui si chiede quali sono le vaccinazioni da somministrare al proprio figlio secondo il calendario delle vaccinazioni in virtù dell'obbligo vaccinale e dell'accesso a scuola.

 

 

Scadenze 30/10/2017. Per la fascia di età 7/16, si consiglia di presentare alla scuola in busta chiusa al d.s. o un suo delegato entro e non oltre il 30 ottobre, un'autocertificazione secondo il modello ministeriale o autodichiarazione in cui si dichiara di aver vaccinato il proprio figlio indicando le vaccinazione effettuate allegando libretto sanitario vidimato e la copia della carta identità del dichiarante ed in caso di mancata vaccinazione o parziali vaccinazioni  allegare la certificazione dell'asl con la data di prenotazione o la richiesta di prenotazione dell'asl invita per email, per pec o tramite raccomandata a.r.  con allegata copia della carta identità . Si può inviare anche all'asl e consegnare al d.s. una richiesta in cui si chiede quali sono le vaccinazioni da somministrare al proprio figlio secondo il calendario delle vaccinazioni in virtù dell'obbligo vaccinale per permettere l'accesso a scuola.

Si precisa che il genitore che sottoscrive l’autocertificazione, secondo il modello ministeriale, in cui si dichiara di aver prenotato per effettuare la vaccinazione, e successivamente, il bambino non sarà  vaccinato, per qualsiasi ragione, non incorrerà in nessuna responsabilità penale. Il modello di autocertificazione risponde all’esigenza, secondo l’interpretazione, ad una prenotazione, e non ad sicura vaccinazione, essendo una dichiarazione sulla prenotazione ovvero un fatto presente e non  una situazione futura che non si è ancora verificata e non si sa con certezza se accadrà.    

 

Diritti dei genitori.

 

I genitori  devono  essere messi nelle condizioni di fare un percorso chiaro e trasparente rispetto alle posizioni delle scuole e dell' ASL perché ogni singolo passaggio è fondamentale se si volesse intraprendere un'azione giudiziaria. Prima di effettuare la prenotazione formale alla ASL soprattutto per la fascia 0-6 i genitori che sono intenzionati a non vaccinare i propri figli per ragione di salute o perché preoccupati degli effetti collaterali che potrebbero causare a seguito della somministrazione dei vaccini , consiglio di contattare un legale di propria fiducia che assieme ad un medico legale ed in base alla situazione familiare concreta, indicheranno la strategia più opportuna e le possibili conseguenze giuridiche e mediche.

 

L’obiezione attiva, sulla base della recente normativa sui vaccini, non rappresenta più uno strumento efficace per la tutela dei diritti e  risulta inutile inviare lettere in cui si manifesta il proprio dissenso in quanto comporterebbero situazioni spiacevoli di mancato ingresso a scuola e di apertura del procedimento amministrativo che si esaurisce con l’ applicazione della sanzione da parte delle ASL. E’ invece fondamentale che i genitori in maniera consapevole e responsabile si documentino e pongono al personale sanitario di fronte al caso specifico, considerato che ogni bambino è unico, diverso e prezioso ed il genitore è custode della salute dei propri figli.

 

 

Procedura con le ASL

 

Si consiglia prima di scrivere una lettera all'ASL di fissare un appuntamento informale in cui si fa presente della conoscenza delle nuove disposizioni di legge concernenti l’obbligo vaccinale, quindi, da genitori responsabili quali siete, vorreste capire esattamente cosa propongono per vostro figlio.

 

In secondo luogo scrivere una prima lettera alla ASL, da spedire con raccomandata A/R, in cui confermate quanto già detto all'incontro verbale e chiedere l’offerta vaccinale proposta dall’asl che dovrà essere fatta per iscritto .

 

 Nella seconda lettera scrivere tutte le domande sulla base della proposta di vaccinazione specifica che l’asl vi ha inviato o consegnato oltre a richiedere altre informazioni più specifiche segnalando lo stato di salute del bambino, le patologie pregresse e/o casi in famiglia di allergie, patologie etc. Poi chiedere, vista l’età e a fronte delle eventuali vaccinazioni già fatte e/o l’immunizzazione già avvenuta per qualcuna delle malattie in questione, quali prodotti vorrebbero somministrare al vostro bambino e con quali tempistiche per aver chiara l’intera offerta vaccinale. Dovreste chiedere, ad esempio, qualora abbiate fatto alcuni dosi vaccinali in passato, come intendono comportarsi con i richiami, e quindi richiedere il materiale scientifico ed ufficiale a supporto di quanto vi esporranno.

 

 Dopo questa fase di richieste personalizzate dovreste prendervi il tempo opportuno per studiare e riflettere su quanto vi hanno fornito e proposto.

 

 Solo dopo questo scambio di lettere, sempre tramite raccomandate, e dopo uno o più colloqui che dovete voi stessi richiedere per completare la fase informativa allora sarete in grado di prendere una decisione consapevole, ricordando che queste nuove disposizioni di legge prevedono sì un obbligo vaccinale MA non possono imporre un Trattamento Sanitario Obbligatorio su un minore, non ricorrendone i presupposti di legge.

 

Questa procedura può essere seguita sia prima però entro e non oltre le scadenze del 11/09/2017 e 31/10/2017 per anticipare i tempi e ottenere tutte le informazioni utili e la stessa la richiesta di prenotazione dell’ asl da consegnare a scuola che anche dopo entro e non oltre il 10 Marzo 2018 per decidere ed essere consapevoli sulle somministrazione vaccinali se si è decisi di effettuarle.  Pertanto entro i termini sopra indicati, per l’accesso alla scuola è necessario consegnare la copia della lettera invitata all'ASL alla vostra scuola in busta chiusa che è tenuta ad accettarla, trattandosi di formale richiesta di vaccinazione alla propria ASL di appartenenza come richiesto dalla nuova normativa.

 

 

Procedure con il dirigente scolastico

 

Il Dirigente Scolastico nella fase iniziale se la richiesta è stata redatta secondo quanto previsto dalla legge, ha l'obbligo di accettarla.  Se invece non considerano la lettera come idonea documentazione, il d.s. dovrà emettere un provvedimento per iscritto e firmato di esclusione del bambino con le relative motivazioni. Se non emette alcun  provvedimento scritto e firmato attendete la comunicazione firmata.

 

Se la scuola si attivasse prima del 11 settembre per l' asilo e le materne o prima del 31/10/2017 per i gradi successivi , scrivete loro che il termine è stabilito per cui vi attiverete nei tempi indicati dalla legge. Non siete tenuti a far niente prima di quella data.

 

Se il dirigente scolastico escluda il bambino in via orale senza  comunicare alcun provvedimento è necessario inviare una diffida ed agire in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per il ripristino della legalità e l’ammissione immediata a scuola del bambino.

 

Se viene emesso un provvedimento motivato di esclusione è necessario fare ricorso al TAR  per ottenere in prima battuta la sospensiva del provvedimento e quindi l’ammissione immediata.

 

In linea generale, se viene presentata una dichiarazione anche non conforme alla legge, ma nei termini di legge, il D.S. ha l’obbligo  prima di prendere, alcuna decisione, di fare integrare la dichiarazione nel rispetto della legge , facendo rimanere  sempre il bambino a scuola.

 

Nelle more di qualsiasi decisione del D.S. non può assolutamente non fare frequentare l’allievo a scuola.

 

Prima di avviare un’azione legale è consigliabile fare un colloquio con il dirigente, per capire i motivi  e successivamente scrivere una lettera di accompagno a quella che avete presentato alla ASL in cui spiegate alla scuola che pur essendo stato introdotto un obbligo vaccinale per 10 vaccinazioni, voi restate sempre tutori ed unici responsabili della salute di vostro figlio, e che avete intrapreso un legittimo percorso che vi consentirà di esercitare il vostro diritto al consenso informato, previsto per legge, nel caso di trattamento sanitario da eseguire su vostro figlio.

 

Nessuno tranne il personale sanitario preposto può darvi queste risposte, per cui siete in attesa delle informazioni che vi vorranno fornire.

 

Se a seguito di tale missiva, non considerano la lettera un documento valido per l’ammissione alla struttura: I nidi e le materne potrebbero decidere di escludere il vostro bambino da scuola, a questo punto come già sopra citato bisogna impugnare il diniego nei modi e nelle forme più opportune al fine di ri-ammettere il bambino alla frequenza scolastica in tempi speriamo brevi se non addirittura ad evitare l’esclusione qualora il rifiuto del Dirigente si appalesi come illegittimo e voglia rivedere la sua decisione.

 

Questo problema non si pone per i livelli scolastici successivi alla scuola materna. La scuola dell’obbligo non prevede la vaccinazione quale requisito di ammissione.

 

 

PRASSI DA SEGUIRE DOPO LA FISSAZIONE DELL’ APPUNTAMENTO CON L’ ASL

 

Indicazioni giuridiche. Una volta ottenuto l’appuntamento richiesto, o ricevuta direttamente la fissazione dall’asl, chi non vuole procedere a vaccinazione, ma comunque agire secondo legge e regolarità giuridica, dovrebbe attivare uno scambio epistolare con l'Asl e pretendere di vedere applicata la normativa in senso compiuto e corretto.

 

In ossequio all’art. 32 Cost. e secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4 della L. n.119/2017, nonché dal punto 4) della Circolare Attuativa Ministero della Salute del 16.8.2017, è necessario ed è obbligo dell’asl, e ciò prima di fissare l'appuntamento vaccinale : convocare con racc.ta a.r. i genitori ad un colloquio, informarli accuratamente, fornire loro documentazione, ecc.

 

Gli obblighi informativi, di confronto ed approfondimento, di esame del materiale e della documentazione scientifica, statistica e sanitaria disponibile, già richiamati da tutte le norme sulla vaccinazioni (si veda ad esempio l’art. 7 della L. 210/1992 sui danni da vaccinazione), sono obbligatori  ed immancabili. Attualmente ciò non viene fatto, infatti le asl italiane stanno inviando quotidianamente appuntamenti vaccinali già fissati, ignorando totalmente gli obblighi di legge (invito al colloquio informativo).

 

In queste condizioni, proprio in ossequio alla L. 119/2017, dell’art. 32 Cost. ed in tutela della salute dei cittadini, non si può procedere a vaccinazione 2 - A ciò, in favore dei cittadini “vigilanti”, va aggiunto un primario diritto che deve essere assolutamente tutelato. Ovvero : per accertare l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. 119/2017 nonché dai punti 3) e 6) della Circolare Attuativa Ministero della Salute del 16.8.2017, poiché è impensabile che l’avvenuta immunizzazione da malattia naturale sia accertata dal medico curante “a vista”, si renderà necessario procedere ad a esami pre-vaccinali.

 

 Contrariamente a quanto stabilito dalla norma in questione, tali esami devono essere a carico dell’Asl. Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto del Ministro della Sanità 1/2/1991 (“Prestazioni di prevenzione gratuite”) l’effettuazione di detti esami deve avvenire in regime di esenzione.


Pertanto la asserita ed indicata non-gratuità di tali verifiche è in antitesi con una norma primaria (Decr. Min. Sanità 1.2.1991), e con la possibilità per il cittadino che è chiamato ad attestare una condizione (l'avvenuta immunizzazione), quale presupposto dell'esenzione ad un obbligo imposto dalla Legge.


Ciò è ulteriormente confermato dalla disciplina delle “prestazioni erogate senza oneri a carico dell’interessato, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 4 lett. B) del D. L.vo 29/04/1998 nr. 124.

 


La normativa è chiarissima finché non ci sarà da parte dell'asl il rispetto di questi obblighi, importanti e previsti dalla norma, l'appuntamento vaccinale non si potrà tenere.

 

 Diritto all’istruzione. Diritti dei genitori ad essere informati. Doveri della p.a. a dare informazioni adeguate sulle vaccinazioni. 

 

Premesso, che non si è contrari alla vaccinazione, ma è un diritto dei genitori, che prima di sottoporre i propri figli, anche piccoli di età, ad un atto sanitario così importante di sapere quali sono le conseguenze e gli effetti collaterali  dei vaccini e soprattutto dare la possibilità ai genitori di essere sicuri di ciò che viene iettato, non sapendo spesso se i propri figli soffrono di problematiche avverse e ancora di più dare la possibilità ai genitori di far prescrivere dai pediatri di base delle analisi che con certezza levano ogni dubbio circa le malattie che vengono ignorate e che in seguito ad un vaccino potrebbero essere fatali per il bambino.

 

 

Visto che il motto è meglio prevenire che curare , assicurarsi la buona salute del bimbo e poi procedere ad effettuare la vaccinazione.  In tutto questo è fondamentale che siano osservate le regole non solo da parte dei genitori ma dagli stessi enti (scuole, asl) ed ogni abuso va segnalato immediatamente sia alle forze dell’ordine con denunce ma anche tramite diffide ed azioni legali.

 

 

Brevemente, vi cito alcuni articoli della costituzione artt. 2, 13 e 32 e leggi che tutelano i genitori e garantiscono da un lato il diritto all’istruzione ed alla salute dell’individuo e dall’altro impongono alle asl di rispettare la legge, prima di procedere alla vaccinazione. Nel 1994 la Corte costituzionale ha invitato il Parlamento ad individuare e prescrivere normativamente in maniera specifica e puntuale gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze da vaccinazione con i tutti rischi di reazioni avverse e gravi danni (pericolo riconosciuto dal legislatore nel 1992 con la legge sugli indennizzi).

 

 

Per Costituzione e per legge, i genitori per tutelare la salute dei propri figli , dinanzi all’obbligatorietà delle vaccinazioni sono tutelati e garantiti  dagli artt. 2,13 e  32 della Costituzione:

 

Il diritto di contestare gli obblighi stabiliti dalla legge, purché siano indicate le ragioni specifiche che rendono sconsigliata o pericolosa la vaccinazione e, quindi allegare la prova della sussistenza di specifiche controindicazioni.

 

Il diritto di conoscere nel dettaglio le condizioni sanitarie del minore e di accedere a tutti gli approfondimenti tecnico-sanitari del caso.

 

Il diritto dei genitori ad avere tutte le informazioni sulle vaccinazioni richieste, sulle modalità della somministrazione (se con vaccini in formulazione monocomponente o combinata); i produttori del vaccino (anche solo per poter leggere il bugiardino); le patologie, temporanee e permanenti, tali da incrementare il rischio di reazioni avverse, le procedure adottate per fronteggiare eventuali reazioni; gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di complicanze; esami per verificare eventuali immunità naturali; esami finalizzati ad escludere reazioni allergiche ai componenti dei vaccini; i dati statistici circa i rischi comportati dalle vaccinazioni imposte, l’eventuale emergenza epidemiologica ed i livelli di copertura.

 

 

Si consiglia nell’ipotesi in cui  dirigenti dell’asl non rispettano la legge e violano i diritti dei genitori, omettendo di dare informazioni e prescrivere analisi anticorpali,  di agire  immediatamente per le vie legali sia civilmente che penalmente.  

 

 Vademecum dei genitori 

 

1.L’istruzione è garantita dall’art. 34 della Costituzione che tutela il diritto alla frequenza scolastica dei soggetti dai 6 anni ai 16 anni e senza alcun certificato di vaccinazione nessun Dirigente scolastico può rifiutare l’iscrizione scuola. Se il dirigente scolastico non vuole mettere per iscritto il diniego all’iscrizione di vostro figlio, ci si può  rivolgere alle forze dell’ordine per il suo rifiuto.  Se rifiuta è un abuso e si può  denunciare il Dirigente scolastico. 

 

2. Valutare attentamente se firmare il modulo di dissenso dell’ASL ( nel quale si evince il rifiuto alla vaccinazione) perché se lo firmate sarete sanzionabili e verrà attivata immediatamente la procedura amministrativa. Bisogna chiedete al dirigente dell’asl in base a quale articolo di legge bisogna firmare questo modello.  

 

3. Alcuni moduli di consenso informato specificano a quali complicanze vostro figlio potrebbe andare incontro (shock anafilattico, meningoencefalite, sindrome di Guillon-Barreé ecc.) in seguito a vaccinazione, anche se raramente. Richiedete sempre una copia della scheda tecnica ( Bugiardino, magari per ogni tipo di vaccino una copia ). 

 

4. Inoltre richiedete per iscritto con timbro e firma del medico vaccinatore che i vaccini verso cui vostro figlio viene vaccinato sono puri  e innocui e quindi esenti da sostanze estranee anche in nano-particelle e che si assume la responsabilità che non provocano nessun effetto collaterale.  

 

5. Inoltre chiedete se per caso c’è una emergenza sanitaria riguardo alle singole malattie per le quali i vostri figli vengono vaccinati ed avere una risposta per iscritto con firma e timbro.

 

6. Inoltre, per meglio tutelare la salute dei figli bisogna esigere che vengano effettuate tutti gli esami preventivi per essere sicuri che non sono allergici a un qualsiasi componente del vaccino. Infatti voi genitori non potete saper se vostro figlio è allergico ad uno dei componenti del vaccino. Devono essere loro a prescrivervi gli esami preventivi da fare e indicarvi di conseguenza quali sono i laboratori che possono farli anche per il tramite dei pediatri.

 

7. L'art. 34 della Costituzione , purtoppo, non tutela la fascia di età tra 0 – 6 anni. In questo caso, il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero della vaccinazione.

In questo caso seguite le procedure indicate nei punti 2,3 e 5, per non incorrere in sanzioni amministrative.

Sono esonerati dall’obbligo i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di malattia naturale, comprovate da certificazioni mediche e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni.

 

Queste sono sole delle indicazioni di massima che ognuno è libero di interpretarle come meglio crede lasciando la massima libertà e la consapevolezza nelle scelte da fare, soprattutto in un argomento così delicato  che riguarda la salute dell’individuo e del tema della vaccinazione che a prescindere dalle legge credo che nessuno al mondo vuole il male dei propri figli.

 

Gli argomenti trattati hanno risvolti teorici adesso nella pratica bisogna capire e sperimentare come i dirigenti scolastici, le asl e la p.a. agiscono.

 

La rubrica sarà aggiornata di continuo e potete inviarmi via email qualsiasi richiesta e segnalare abusi che si prega di documentare.