NIENTE IMU SULLA SECONDA CASA

Sulle seconde case che vengono date in comodato gratuito da un genitore a un figlio o viceversa, grazie all’ applicazione dell’ articolo 1022 del Codice Civile sull’uso dell’abitazione», «in virtù del quale chi abita la casa, la utilizza e ne paga quindi le spese, tipo l’Imu,  passando da “comodato gratuito” a “diritto di abitazione”, per chi vive nell’alloggio, questa diventa la prima abitazione». Ad esempio, se un genitore possiede due abitazioni e in una sistema il figlio gratuitamente, questo ultimo, passando al diritto di abitazione, pagherebbe l’Imu come prima casa. Mentre ora la paga il genitore come seconda casa, e quindi con una tassazione maggiore. Stessa cosa se la seconda casa è quella che un figlio eredita da un genitore e la cede gratuitamente al genitore rimasto in vita. Come fare allora? Innanzitutto chi usa l’abitazione deve aver sia un legame di parentela con il concedente (rapporto di parentela diretto: padre/madre/figlio/figlia/fratello/sorella) che la residenza nell’immobile.  «È sufficiente firmare un documento tra genitore e figlio, dove si esprima la concessione del diritto di abitazione (atto di costituzione del diritto di abitazione) », «poi o si va in ufficio postale a farsela timbrare oppure, per essere più sicuri, si paga l’imposta di registro col modello F23 (168 euro di tassa, più 16 di marca da bollo) e poi si va a registrarla all’Agenzia delle Entrate». Consegnare il tutto al comune di competenza unitamente al modello di dichirazione imu e alla richiesta di assimililazione a casa principale sottoscritta dal cedente/proprietario.

Terza ipotesi: recarsi da un notaio di fiducia.

Per ulteriori informazioni, svolgimento della pratica  e modulistica contattare lo scrivente studio.

 

IMU SECONDA CASA A CAVA DE' TIRRENI

 

L’ IMU (Imposta Municipale Propria) è un’imposta già in vigore dal 2012, e per l’anno 2014 deve essere pagata da chiunque possieda immobili diversi dall’abitazione principale e pertinenze (a meno che non siano esenti per specifiche disposizioni di legge) o anche l’abitazione principale appartenente alle categorie A/1, A/8 e A/9. 

 

La disciplina dell’ IMU è rimasta, salvo poche eccezioni, sostanzialmente invariata rispetto a quella già in vigore negli anni scorsi, per cui ci limitiamo a segnalare le due principali innovazioni per il 2014:

 

· la citata Legge n. 147 del 27/12/2013, al comma 707 dell’art.1,  ha stabilito che: L'imposta municipale  propria  non  si  applica  al  possesso   dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad  eccezione  di  quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (cosiddette “abitazioni di lusso”), per  le  quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione stabilita dal Comune:

il Regolamento Comunale di Cava de' Tirreni , avvalendosi della facoltà concessa dalla citata normativa, all’art. 22 ha stabilito, tra l’altro, che: si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare abitativa concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola di esse. Il soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU, entro il termine previsto, corredata da dichiarazione sostitutiva per l’esistenza del rapporto di comodato gratuito e dall’ISEE del comodatario avente validità per l’anno di cui si chiede l’agevolazione.

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