INDENNIZZO /RISARCIMENTO DANNI

DA VACCINO

 

Tutti coloro che hanno subito un danno da vaccino anche nel corso del tempo constatato  con la perizia medico-legale cui è stato  accertato  l'esistenza di un nesso causale tra vaccinazione e danno possono ottenere il risarcimento del danno o l’ indennizzo previsto dalla legge.

 

Lo Studio Legale si avvale della collaborazione di esperti che analizzando la documentazione medica  possono accertare se il danno subito dalla persona sia stato causato dalla vaccinazione.

 

Il danno da vaccinazioni è l'indennizzo che spetta al soggetto danneggiato da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e  si estende con la pronuncia Corte Costituzionale n. 107/2012 anche ai danni cagionati da vaccinazioni non obbligatorie.

 

Con la legge n. 210/1992 titolata “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati”, è stato riconosciuto il diritto del paziente di vedersi corrispondere un indennizzo nel caso di danno permanente da vaccinazione.

 

Titolare del diritto indennitario non è solo il paziente a cui è stato inoculato il vaccino (o i suoi aventi causa), ma anche coloro che abbiano riportato danni a causa del contatto con una persona vaccinata ( c. 4, art. 1, L. 210/92)

 

L’indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della predetta legge, è costituito da un assegno reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente.

 

Nel caso in cui dal vaccino sia derivata la morte, l’avente diritto può optare tra l’assegno reversibile o una somma una tantum di € 77.468,53.

 

Con la Legge n. 299/2005 è stato introdotto un ulteriore indennizzo in favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile verificatesi a seguito di vaccinazioni obbligatorie.

 

L’entità di tale indennizzo è notevolmente superiore rispetto a quello previsto dalla Legge n. 210/92, al quale si somma, ed è corrisposto “per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa” (art. 1, L. n. 299/05).

 

Il diritto all’indennizzo si prescrive in tre anni e deve essere richiesto con apposita domanda indirizzata all’A.S.L. di appartenenza, la quale invia l’istanza alla Commissione medica ospedaliera (CMO), che a sua volta provvede a convocare a visita l'interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l'infermità e la trasfusione, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda. Il verbale della CMO viene poi notificato al richiedente: dal giorno dell'avvenuta notifica decorre il termine di trenta giorni per l'eventuale presentazione del ricorso gerarchico al Ministero della salute, o annuale per quello giurisdizionale dinanzi al Tribunale sez. lavoro.

 

È possibile ottenere il risarcimento solo nel caso in cui il danno patito (effetto indesiderato) poteva essere previsto e, quindi, doveva essere evitato. In altri termini, in ossequio ai classici criteri civilistici, il danno è risarcibile solo nel caso in cui sussista il dolo o la colpa di chi ha preparato o somministrato il vaccino: fuori da questi casi il danno sarà semplicemente indennizzabile in base ai criteri testé indicati.

 

Ci sono sempre più sentenze che riconoscono Danni permanenti da vaccino pediatrico.  Esiste un nesso tra vaccinazione e danni irreversibili per la salute umana. A stabilirlo diverse sentenze,  sentenza n. 148 del 2012, 15 marzo, con cui il Tribunale di Rimini, sezione Lavoro,  ha riconosciuto il nesso di causalità tra la vaccinazione trivalente Morbillo-Parotite-Rosolia - “non obbligatoria ma fortemente incentivata dallo Stato” come si legge nella sentenza - e l'autismo di un minore (B.V.), vittima di vaccino cui è stato condannato  il Ministero della Salute a corrispondere l’indennizzo .

 

Il 2 dicembre 2009 il Tribunale di Busto Arsizio accoglie la domanda di risarcimento avanzata dai genitori di una bambina vittima di danni da vaccino, secondo la legge n. 210 del '92, riconoscendo di fatto, come si legge nella stessa sentenza “il nesso causale fra  l'infermità e le vaccinazioni somministratele in  data 16.12.1999 e le seguenti reazioni allergo-immunologiche post-vaccinali”.

 

Il Giudice del Tribunale del Lavoro di Genova ha dato ragione ad una famiglia originaria della Val di Magra, da poco tempo trasferitasi a Savona: il loro figlio è diventato autistico a causa della vaccinazione antipolio che all’epoca, siamo nel 1987, era obbligatoria. Riconoscendo il “nesso di casualità” di fatto il giudice ha condannato il ministero della sanità a corrispondere l’indennizzo previsto dalla legge del '92, che consiste in un vitalizio di circa 2.500 euro mensili.

 

Il 13/12/2007, il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza che "condanna la Asl provincia  di Milano 3 a liquidare ai ricorrenti l'indennizzo di cui  agli artt. 1 e segg.  della legge 210 del '92". Di fatto il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, anche in questo caso ha riconosciuto il nesso di causalità tra vaccino e danni ad esso correlati. "L'autismo diagnosticato al piccolo S.V. nell'agosto 2003 - si legge nella sentenza - è legato da nesso di causalità alla somministrazione di vaccino trivalente antimorbillo-rosolia-parotite "Morupar" effettuata in data 27/11/2002, dopo che già a distanza di due mesi da tale somministrazione, il bambino aveva iniziato a manifestare segni di sofferenza neurologica". Il bambino è vittima di "lesioni del sistema nervoso centrale con conseguenze gravi e permanenti".

 

Il 24 settembre 2004 il Tribunale di Genova ha accolto la richiesta dei genitori di un bambino vittima da danni da vaccino, affetto - come specificato nella sentenza- da "patologia neuropsichica cagionata da vaccino profilassi".

 

Infine una importante sentenza del Tribunale di Trento che, ha condannato il ministero ad indennizzare  una signora  per aver contratto - dall'età di pochi mesi - la poliomielite a seguito della vaccinazione obbligatoria. Si tratta di una sentenza storica,  del giudice del lavoro Giorgio Flaim, che ha condannato il Ministero della Salute a risarcire la ricorrente colpita da poliomielite 43 anni fa dopo essere stata vaccinata col vaccino Salk.

La  Corte di Cassazione con sentenza del febbraio 2016 ha riconosciuto l’indennizzo (previsto dalla legge 210 del 1992) per i danni da vaccino ad un uomo di 37 anni di Vittorio Veneto rimasto invalido da bambino proprio a causa dell’antipolio. Le reazioni avverse si erano manifestate subito, dopo pochi giorni dal vaccino (era il 1981) continuando a fare anche tutte le altre vaccinazioni. La conseguenza è stata un ulteriore aggravamento che ha interessato il suo sistema nervoso e immunitario”.

 

Il Tribunale di Treviso aveva disposto una consulenza tecnica che aveva confermato il nesso di causalità tra le patologie insorte e le vaccinazioni: a causa della diagnosi di encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio e del linguaggio, i magistrati veneti avevano condannato il ministero della Salute. Dopo il ricorso del ministero, la Corte di appello di Venezia nel 2013 aveva confermato la sentenza dei colleghi trevigiani ma il ministero aveva resistito di nuovo e ancora una volta è stato sconfitto.

 

 

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